Ricorso della regione Emilia-Romagna in persona del presidente pro-
 tempore, giusta deliberazione della giunta n. 734 del 2  marzo  1993,
 rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Clarizia e presso il suo
 studio elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n.
 2,  in  virtu' di procura speciale rep. n. 12465 del 2 marzo 1993 per
 atto notar Rita  Merone,  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per il
 regolamento di competenza in relazione alla circolare  del  Ministero
 del  tesoro  23  dicembre 1992, n. 13/Istituti previdenza concernente
 "Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti  alle  casse
 pensioni  degli  istituti  di  previdenza,  ai  sensi  del  d.l.  19
 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
 novembre 1992, n. 433. Deroghe previste, perequazione delle  pensioni
 per  l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento
 a contributo della somma forfettaria di L. 20.000 mensili per  l'anno
 1993".
                               F A T T O
    La  materia  dello  stato  giuridico  ed  economico  del personale
 regionale rientra in quella della  organizzazione  degli  uffici  che
 l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa
 delle  regioni (cfr. Corte costituzionale nn. 40 del 24 febbraio 1972
 e 65 del 26 marzo-1½ aprile 1982).
    Lo statuto della regione Emilia-Romagna, approvato  con  legge  22
 maggio   1971,   n.   342,   in  attuazione  della  richiamata  norma
 costituzionale, all'art. 61, quinto comma, espressamente demanda alla
 legge regionale la determinazione  dell'organizzazione  degli  uffici
 della  regione  e  loro  sfera  di  competenza  e la disciplina delle
 modalita' di assunzione, del rapporto di  lavoro  e  del  trattamento
 economico del personale.
    La  competenza della regione in materia e' altresi' ribadita dalla
 legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che  all'art.
 2  prevede  che  sono "regolate in ogni caso con legge dello Stato e,
 nell'ambito di competenza con legge regionale ... i provvedimenti  di
 costituzione,  modificazione  di  stato  giuridico  ed estinzione del
 rapporto di pubblico impiego".
    In attuazione delle attribuzioni in materia,  la  regione  Emilia-
 Romagna  con  leggi  nn. 25-26 del 20 luglio 1973 ha regolamentato il
 "primo inquadramento del personale  della  regione":    all'art.  105
 concernente  le  "dimissioni"  si  prevede  che "Le dimissioni devono
 essere presentate in forma scritta alla giunta almeno  trenta  giorni
 prima  della  data  in  cui  il  collaboratore  intende  lasciare  il
 servizio. Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
 la  giunta  non  ha  provveduto   a   comunicare   al   collaboratore
 l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate".
    Detta  normativa,  sin  da  quanto  e' entrata in vigore, e' stata
 sempre applicata dalla regione senza rilievi di sorta da parte  degli
 organi statali.
    Anche  a seguito della legge 14 novembre 1992, n. 438 (conversione
 con modificazioni del  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384,  recante
 "misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
 impiego, nonche' disposizioni fiscali") che al secondo  comma,  lett.
 e),  dell'art.  1  ha  stabilito la sospensione del conseguimento del
 diritto a pensione anticipata, salvo che per i dipendenti che abbiano
 presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta  dai
 competenti  organi  anteriormente  alla data di entrata in vigore del
 decreto, la regione Emilia-Romagna  ha  coordinato  ad  applicare  la
 disciplina  di  cui  al  citato  art.  105  della  legge regionale n.
 25/1973, prendendo atto delle domande di  dimissioni  presentate  dal
 personale regionale ed accettate per decorrenza dei termini prima del
 19 settembre 1992.
    Inopinatamente   con   circolare  13/I.P.  del  23  dicembre  1992
 (esplicativa del suddetto d.l. n. 384/1992, come convertito  con  la
 legge   n.  438/1992),  il  Ministero  del  tesoro  in  relazione  al
 richiamato secondo comma, ha disposto che l'ipotesi di deroga sub  e)
 si  realizza,  quando sussistono congiuntamente alcune condizioni tra
 le quali: a) che  l'accoglimento  della  domanda  di  assunzione  sia
 avvenuto,  nelle  prescritte  forme  di legge idonee a manifestare la
 volonta' della pubblica amministrazione (e, cioe', con regolari  atti
 deliberativi), anteriormente al 19 settembre 1992;
  b)  che  la  volonta' di accogliere la domanda sia stata formalmente
 manifestata dai competenti organi degli enti pubblici.
    Nella suddetta circolare si specifica inoltre che "in tutti i casi
 in cui l'ente datore di lavoro abbia omesso di  provvedere  entro  il
 termine   previsto,  non  si  puo'  configurare,  in  senso  tecnico-
 giuridico,  l'ipotesi   del   silenzio-assenso   in   quanto,   nella
 fattispecie,   il   silenzio   della   pubblica  amministrazione  non
 concretizza un atto amministrativo e non puo' surrogare, in positivo,
 il provvedimento di accoglimento della domanda  di  dimissioni  o  di
 collocamento a riposo".
    Dal  contenuto  della circolare si evince pertanto che il Ministro
 non  ritiene  ammissibile  la  configurazione  nella  fattispecie  di
 un'ipotesi  di  silenzio-assenso: in tal senso, nonostante l'espressa
 disciplina della regione Emilia-Romagna, si sono orientati gli uffici
 competenti, che, infatti, all'uopo hanno richiesto, nelle ipotesi  di
 estinzione   del   rapporto  maturate  prima  del  19  settembre,  il
 provvedimento esplicito nonostante la regione avesse gia' indicato il
 decorso del tempo ai sensi della legge regionale.
    Alla luce di tali indicazioni,  si  sottolinea  il  rilevo  lesivo
 della circolare de qua in ordine alle attribuzioni costituzionalmente
 spettanti alla regione.
    Pertanto  avverso  la  stessa,  con  il  presente atto, si propone
 ricorso per regolamento di competenza per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione dell'art. 117 della Costituzione, della legge 29  marzo
 1983,  n.  93,  delle leggi regionali Emilia Romagna nn. 25-26 del 20
 luglio 1973.
    Con  la  circolare  impugnata  il  Ministro  del  tesoro  pretende
 "travolgere"  le  norme  in  materia  di  cessazione  dal  servizio e
 trattamento pensionistico contenute nelle leggi della regione Emilia-
 Romagna e nelle leggi statali surrichiamate.
    Infatti nella regione Emilia-Romagna le  modalita'  di  estinzione
 del  rapporto  sono  state  espressamente  disciplinate  con le leggi
 regionali surrichiamate, che hanno introdotto  anche  l'istituto  del
 silenzio-assenso   nell'ipotesi   di   cessazione  del  rapporto  per
 dimissioni volontarie.
    La normativa locale e' sempre stata ritenuta conforme  al  dettato
 costituzionale,  in  carenza  di  principi  statali  ostativi  atteso
 altresi' che la regolamentazione procedimentale e'  ricompresa  nella
 sfera delle attribuzioni regionali.
    Ne'  puo'  ritenersi  che la legge n. 438/1992 abbia introdotto in
 materia un principio fondamentale  innovativo,  in  quanto  l'art.  1
 citato  si  limita  ad  affermare  che  la domanda di dimissione deve
 essere accolta senza prevedere la  necessita'  di  una  specifica  ed
 espressa delibera.
    Pertanto  anche  il  silenzio  assenso  deve  ritenersi ricompreso
 nell'ambito  della  fattispecie  normativa  innanzi  richiamata,  non
 potendosi  ammettere  che  l'unica  ipotesi  di  "accoglimento" si e'
 incentrata sul provvedimento implicito.
    Ne' puo' tralasciarsi che, a seguito dell'intervento ministeriale,
 con atto amministrativo si incede la vigente legislazione  regionale,
 pretendendosi di espugnare dall'ordinamento una norma in vigore.
    Non  sussistono  dubbi  pertanto sulla illegittima invasione della
 competenza regionale determinata  dalla  circolare  impugnata,  nella
 misura  in cui esclude per l'estinzione del rapporto l'ammissibilita'
 di un provvedimento di accettazione correlato al decorso  del  tempo,
 limitandosi ad imporre una delibera esplicita, in carenza della quale
 statuisce il cd. blocco delle pensioni.
    Considerati i danni gravi ed irreparabili, in ragione delle proce-
 dure  di  pensionamento  del  personale regionale, si chiede ai sensi
 dell'art. 40 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la  sospensione
 dell'atto impugnato.